Qual è la tassazione sugli investimenti esteri?
Quando investiamo in titoli esteri, e più generalmente quando produciamo reddito all’estero, corriamo il rischio che entrambi i paesi decidano di tassare i nostri guadagni.
Sulla base della normativa italiana, i redditi finanziari sono soggetti ad una imposta del 26% sui proventi (dividendi, plusvalenze e interessi) o del 12,5% per i titoli governativi.
A questa imposizione fiscale, potenzialmente anche il paese dove è la sede fiscale dell’aziende in cui investiamo potrebbe applicare una tassazione alla fonte.
L’Italia ha stipulato con numerosi Paesi esteri convenzioni bilaterali per evitare le doppie imposizioni.
Queste stabiliscono come devono essere ripartite le imposizioni fiscali tra i due stati.
Di seguito alcuni esempi dove sono riportati gli accordi tra l’italia e i principali stati Europei e non.
Facciamo un esempio. Se una società Francese eroga un dividendo di 100€ ad un azionista italiano, il dividendo lordo subisce una ritenuta alla fonte del 30%.
Successivamente sui 70€ rimanenti, chiamato “netto frontiera”, lo Stato Italiano applica l’imposta sulle rendite finanziarie pari al 26%.
In tasca all’investitore Italiano entreranno 51,8 € a fronte dei 100€ erogati. Una tassazione complessiva del 48% circa.
Ad onor del vero, gli investitori, in base agli accordi internazionali, possono recuperare parte della tassazione alla fonte se essa supera l’aliquota prevista dagli accordi.
Alcuni professionisti offrono questo servizio, ma spesso tale procedura è onerosa e non vale la pena per importi modesti. In alternativa, si può procedere in maniera autonoma tramite l’apposita modulistica messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Tuttavia la procedura è farraginosa e non sempre si è certi di farla in maniera opportuna a rischio che il rimborso non vada in porto.
La richiesta va fatta singolarmente per ogni titolo estero posseduto e per ogni istanza ci sono da pagare i diritti di segreteria. Per importi modesti anche in questo caso il più delle volte vale la pena lasciar perdere.
Per i più avventurosi, vi allego un articolo che spiega la procedura di rimborso su fiscomania.com.
Investire all’estero con gli ETF
Con queste premesse, emerge come investire in fondi o, meglio ancora, in ETF sia più efficiente dal punto di vista fiscale. La domiciliazione del fondo consente di benificiare dell’accordo tra gli stati e di benificiare direttamente dell’aliquota prevista. Per esempio un ETF domiciliato in Irlanda paga il 15% sui dividendi da azioni americane. Un ETF lussemburghese paga invece il 30%. Mentre, generalmente, entrambi pagherebbero il 15% sui dividendi europei.
Anche se deve procedere a fare istanza per richiedere il rimborso, il recupero è certo e, gli eventuali costi, sono completamente annacquati negli enormi volumi che scambiano quotidianamente.
All’investitore rimane da pagare il 26% sui proventi dai dividendi erogati dagli ETF o dai capital gain realizzati. Ma rimane il risparmio sulle trattenute alla fonte.
Quando non si applica l’aliquota separata
Tuttavia, quando si sceglie un ETF, va fatto attenzione se lo strumento scelto è “armonizzato” alle direttive europee.
Infatti questi strumenti concorrono a formare il reddito complessivo. Ovvero non sono soggetti alla tassazione separata al 26%, ma sono soggetti alla tassazione IRPEF.
Questo significa che pagheremo le tasse in base allo scaglione IRPEF di appartenenza che il più delle volte, per redditi complessivi superiori a 15000€, è superiore alla tassazione delle rendite finanziarie.
Un altro punto di attenzione sono gli strumenti di P2P Lending ovvero quelle piattaforme online che permettono di prestare denaro ad altri privati.
Benche la norma italiana preveda come redditi da capitale i proventi da prestiti erogati tramite piattaforme di prestiti, prevede anche che queste società siano iscritte all’albo degli intermediari finanziari. (Art. 44 d-bis – TUIR).
Ad oggi solo le piattaforme italiane soddisfano questi requisiti. Investendo nelle ben più popolari piattaforme straniere, siamo costretti a sommare i proventi al reddito IRPEF e pagare in base all’aliquota massimale.
Ma quindi ipotizzando che un’investitore residente in italia, in un etf che investe su sp500 domiciliato in irlanda, quale tassazione complessiva subisce? 15%+ 26 % ? Oppure solo 26 % ?
Solo il 26%. Il fondo recupera la witholding tax.
Anche io ho lo stesso quesito di Giovanni: come faccio a capire se è prevista la doppia tassazione? Ovvero se l’Etf armonizzato ad esempio è domiciliato in Lussemburgo e presente in Borsa Italiana, sulla plusvalenza pagherò soltanto il 26% oppure anche una tassa in Lussemburgo sulla plusvalenza?
Idem. Solo il 26%